SUPPORTO AL RUP
LA NOSTRA ATTIVITÀ PRINCIPALE
Articolo 6 Comma 3 della L.P. n. 16/2015
Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della RUP, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all’attività del/della RUP possono essere affidati, con le procedure prescritte per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.